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Anatocismo: Capitalizzazione trimestrale delle competenze La capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi debitori del correntista, costituisce una prassi da tempo applicata dai diversi Istituti di credito sui conti correnti dei propri clienti a fronte della capitalizzazione, con cadenza annuale, degli interessi maturati sui saldi attivi degli stessi. Tale prassi è stata applicata, per lo meno con riferimento ai contratti ante luglio 92, in virtù, solitamente, dell’art. 7 delle condizioni generali (N.U.B.) allegate ai contratti, che testualmente prevedeva: "I conti che risultano anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno". La “chiusura” dei conti correnti correnti avviene in via normale il 31/12 di ogni anno solare, se il conto corrente presenta sempre saldi attivi, mentre avviene trimestralmente qualora tali saldi risultino anche parzialmente negativi. L’eventuale “chiusura” trimestrale non comporta però il conteggio degli interessi creditori e debitori maturati nel trimestre e quindi l’eventuale addebito o accredito sul c/c per differenza degli stessi. Infatti vengono addebitati trimestralmente solo le poste negative, mentre quelle eventualmente positive maturate, vengono accreditate sempre e comunque alla fine dell’anno solare. La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo. Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente. Tale “modus operandi”, ossia la capitalizzazione degli interessi, procura lo stesso effetto sia che tale procedura venga applicata trimestralmente sia che la stessa avvenga annualmente. In entrambi i casi l’effetto è sempre quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito. E’ evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente, addirittura 4 volte in un anno, mentre l’eventuale credito può essere registrato solamente al termine dell’anno.
La maturazione di interessi su interessi scaduti prende il nome di anatocismo finanziario e tale pratica è prevista nel codice civile all’Art. 1283.
Tale pattuizione è nulla ed improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 2697 e 14182 c.c..
Corte di Cassazione, Sezione I,16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito: "E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi". Nel senso della nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, per violazione degli at. 1283 e 14182 c.c.., si confrontino, tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione I, 11 novembre 1999 n. 12507; Corte di Cassazione, Sezione III, 30 marzo 1999 n. 3096. Le sopra citate pronunce hanno dunque affermato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dall'art. 1283 c.c., ossia l’ipotesi di interessi dovuti per almeno sei mesi, ovvero la proposizione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) o il perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.
E' noto infatti che l'anatocismo, o interesse composto, ovvero la produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi, è consentita esclusivamente nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica domanda giudiziale oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla loro scadenza.
Infatti l’Art. 1283 c.c. recita: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre effetti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”. Lo stesso prevede quindi 3 eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente: - “dal giorno della domanda giudiziale”: E’ il caso per esempio di un importo portato a decreto ingiuntivo. Il Giudice, accettato il ricorso per decreto ingiuntivo autorizza che tale somma, qualora sia comprensiva di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga ora riconosciuta come unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi. - “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”: E’ il caso in cui un debito sia arrivato a scadenza con i relativi interessi e che le parti, si accordino per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. - “in mancanza di usi contrari”: A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99, le quali hanno sancito il carattere illegittimo dell’“uso” ormai non più in essere della Banca inerente la disparità di trattamento tra gli interessi attivi e quelli passivi, sono sempre più le cause avanzate dai singoli correntisti nei confronti degli Istituti di Credito al fine di vedersi restituire importi già precedentemente versati alle Banche (nella maggior parte dei casi per diminuire il saldo di scoperto del proprio conto corrente). Punto di partenza per le operazioni di calcolo mirate alla depurazione dei c/c dal cd “effetto anatocistico” è la variazione della metodologia di calcolo da adottarsi nel caso di specie. Si dovrà pertanto procedere ad una paritetica liquidazione degli interessi, spese e commissioni con diversa cadenza,la quale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ed in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore, deve avvenire a posteriori annualmente.
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