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Come noto i rapporti di conto
corrente (ed apertura di credito) sono attualmente regolati da
apposito contratto scritto nel quale (almeno in linea generale)
vengono definiti tutti i criteri di quantificazione degli interessi,
spese e commissioni varie
Nella prassi Bancaria, fino
all’entrata in vigore del T.U.B. 385/93 i tassi da applicarsi
non venivano espressamente concordati con il correntista.
All’uopo veniva appositamente
inserita una clausola la quale concedeva alla Banca la facoltà di
rinviare ai cd. “usi su piazza” per la determinazione dei tassi
(attivi e passivi) da applicarsi al rapporto.
Il correntista iniziava il suo
rapporto con la Banca senza neppure conoscere i tassi che la stessa
avrebbe adottato .
Ad aggravio di una situazione di
manifesta inferiorità di tutti i correntisti, la Banca attribuendosi
il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali,
gettava il correntista nella più assoluta oscurità “contrattuale”
A prescindere dal potere
(attualmente concesso alle Banche) di procedere alla variazione in
senso sfavorevole al cliente dei tassi (attivi e passivi) è utile
analizzare la connotazione storica in cui si è sviluppata tale
pratica ed analizzare il perché della sopravvivenza di una prassi
che per oltre 50 anni ha penalizzato l’intero mondo
industriale, commerciale e sociale Italiano.
Profili storici
Lo sguardo è da volgere lontano,
ai primi anni del secolo scorso.
Nell’ottica del Legislatore
dell’epoca – e fino alla fine degli anni Ottanta - la
regolamentazione dei contratti e le condizioni contrattuali cui
sottostare per accedere al credito (sia da parte Istituti che
Aziende – distinzione poi superata negli anni 90’ a seguito sia
della privatizzazione che del consolidamento del settore) era
lasciata all’ABI.
Il termine stesso “Associazione”
denota l’ambito e la natura dei soggetti preposti alla
determinazione di tali “condizioni”.
A tale premessa si ricollega
l’allora tesi secondo cui la variazione dei tassi (debitori e
creditori) poneva la propria ratio su quello che viene ancor
oggi definito il “contenimento del rischio”.
Tale facoltà si rinviene nella
stessa Legge Bancaria del ’36; ovvero veniva concessa la
facoltà alle Banche di stabilire “i limiti dei tassi passivi e
attivi”.
Questa norma venne
considerata strumento idoneo per evitare, appunto, la concorrenza
tra Banche.
In tale ottiche venne
ritenuto dai più che un regime concorrenziale tra Istituti (e
Aziende) potesse compromettere la stabilità del Mercato Bancario.
Si premette che tale
impostazione segue la crisi mondiale del 1929 ed il crollo del
sistema Bancario ed Industriale (quest’ultimo a causa della
promiscuità tra mondo finanziario e mondo Produttivo)
Muovendo i passi da simile
premessa “parrebbe” giustificata l’opinione di quel tempo
secondo cui tale prassi era volta al controllo selettivo del credito
da erogare, nonché a garantire una remunerazione minima del
risparmio affidato alla Banca maggiore (e distinta) da quella del
mercato.
Tale remunerazione era comunque
parametrata non solo sulla base della quantità di denaro
depositata…..bensì anche alle caratteristiche del risparmiatore.
In capo alle Banche vi era (alla
luce di ciò) un dovere-potere di indirizzare i flussi di credito in
direzioni diverse da quelle di mercato e consentire il finanziamento
privilegiato di particolari categorie di soggetti le cui esigenze
fossero state ritenute di prioritaria necessità.
Una tale contingenza storica ha
condotto alla creazione di un vero e proprio cartello Bancario
La sua prima formulazione
risale al 1918.
Concepito come “Accordo” tra le
allora 4 Banche di maggio rilievo (COMIT, Credito Italiano, Banca di
Roma e Banca Italiana di Sconto) stabiliva i limiti massimi per i
tassi passivi e i limiti minimi per quelli attivi prevedendo
addirittura “sanzioni pecuniarie” per la Banca che non avesse
osservato tali vincoli.
Nel decennio successivo
l’accordo, rinnovato anno per anno riscosse altre adesioni
coinvolgendo una parte del mondo Bancario.
Nel 1932, al fine di formulare
una disciplina uniforme in relazione ad un embrione di concorrenza
“limitata” tra le Banche l’ ABI (sorta nel 1919 appositamente per
dare esecuzione all’ “accordo” del 1918) promosse un “CARTELLO”
interbancario obbligatorio per tutte le Aziende di credito di
maggior rilevo al fine di limitare al minimo le oscillazioni dei
tassi passivi (i quali si rammenta non erano regolati da alcun
potere pubblico bensì determinati autonomamente dalle Banche).
Il compito di garantire la
corretta osservanza dei limiti imposti dal cartello stesso era
affidata alla BANCA d’ITALIA
La presenza dell’organo di
controllo in qualità di garante del Cartello presupponeva che le
decisioni prese nell’ambito del cartello stesso avessero il fine di
tutelare un interesse generale.
Il cartello trovò il suo apice
nella legge bancaria del 1936.
Lo stesso Comitato dei Ministri,
ex art. 31, comma 1 della legge Bancaria del 36’, confermò la
“validità e l’obbligo di osservanza del cartello Bancario” dando
incarico al Governatore della Banca d’Italia di provvedere “a
modificarlo e completarlo anche mediante la fissazione dei saggi
minimi delle operazioni attive”.
Tale situazione rimase invariata
fino al 1952
Da tale data le autorità
creditizie non recepirono più nei propri provvedimenti il contenuto
degli accordi che le Aziende di Credito stipulavano in materia di
tassi.
Il cartello cessa di esistere
tornando ad essere un semplice “accordo” interbancario.
Benché fosse venuta meno
l’approvazione “uffciale” da parte delle autorità politiche, il
Comitato dei ministri, sin dal 1963, continuò a prendere atto
dell’esistenza dell’Accordo esprimendo, viceversa un approvazione
implicita.
Nella famosa riunione del
28/01/1963 il Comitato dei Ministri intervenne in modo inaspettato:
I saggi di interesse sulla
raccolta a breve termine era ancora riservata al mondo Bancario;
viceversa i saggi di interesse per la raccolta a medio-lungo termine
era rimessa al controllo da parte delle Autorità Creditizie.
L’Accordo tuttavia restò
formalmente in vita fino al 1974, anno in cui cessò di essere
rinnovato.
Da quella data le Banche furono
“formalmente” libere di determinare i propri tassi sia attivi che
passivi attribuendo all’ABI il solo compito di registrare
l’atteggiamento tenuto dalle Banche.
La premessa storica conduce ad
affermare che, benché vi sia stata una progressiva sensibilizzazione
da parte degli organi politici in merito alla necessità di maggiore
trasparenza nel vasto mondo dei servizi Bancari, si è ancora in
presenza di un’autonomo potere delle Banche di autodeterminare i
propri tassi di interesse.
L’evoluzione storico-sociale
dell’Europa, analizzata sotto la lente della libera
concorrenza dovrebbe (almeno in linea teorica) prevedere una
maggiore concorrenzialità tra le varie Banche.
Al contrario di quanto sostenuto
per oltre mezzo secolo, la “gara” tra le Banche è ritenuto
uno strumento adatto a permettere alla vasta clientela di scegliere
con maggior pariteticità quale operatore scegliere sulla base dei
servizi e, soprattutto dei costi.
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