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Usi ABI - Profili Storici

Come noto i rapporti di conto corrente (ed apertura di credito) sono attualmente regolati da apposito contratto scritto nel quale (almeno in linea generale) vengono definiti tutti i criteri di quantificazione degli interessi, spese e commissioni varie

Nella prassi Bancaria, fino all’entrata in vigore del T.U.B. 385/93 i tassi da applicarsi non venivano espressamente concordati con il correntista.

All’uopo veniva appositamente inserita una clausola la quale concedeva alla Banca la facoltà di rinviare ai cd. “usi su piazza” per la determinazione dei tassi (attivi e passivi) da applicarsi al rapporto.

Il correntista iniziava il suo rapporto con la Banca senza neppure conoscere i tassi che la stessa avrebbe adottato .

Ad aggravio di una situazione di manifesta inferiorità di tutti i correntisti, la Banca attribuendosi il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, gettava il correntista nella più assoluta oscurità “contrattuale”

A prescindere dal potere (attualmente concesso alle Banche) di procedere alla variazione in senso sfavorevole al cliente dei tassi (attivi e passivi) è utile analizzare la connotazione storica in cui si è sviluppata tale pratica ed analizzare il perché della sopravvivenza di una prassi che per oltre 50 anni ha penalizzato l’intero mondo industriale, commerciale e sociale Italiano.

Profili storici

Lo sguardo è da volgere lontano, ai primi anni del secolo scorso.

Nell’ottica del Legislatore dell’epoca – e fino alla fine degli anni Ottanta - la regolamentazione dei contratti e le condizioni contrattuali cui sottostare per accedere al credito (sia da parte Istituti che Aziende – distinzione poi superata negli anni 90’ a seguito sia della privatizzazione che del consolidamento del settore) era lasciata all’ABI.

Il termine stesso “Associazione” denota l’ambito e la natura dei soggetti preposti alla determinazione di tali “condizioni”.

A tale premessa si ricollega l’allora tesi secondo cui la variazione dei tassi (debitori e creditori) poneva la propria ratio su quello che viene ancor oggi definito il “contenimento del rischio”.

Tale facoltà si rinviene nella stessa Legge Bancaria del ’36; ovvero veniva concessa la facoltà alle Banche di stabilire “i limiti dei tassi passivi e attivi”.

Questa norma venne considerata strumento idoneo  per evitare, appunto, la concorrenza tra Banche.

In tale ottiche venne ritenuto dai più che un regime concorrenziale tra Istituti (e Aziende) potesse compromettere la stabilità del Mercato Bancario.

Si premette che tale impostazione segue la crisi mondiale del 1929 ed il crollo del sistema Bancario ed Industriale (quest’ultimo a causa della promiscuità tra mondo finanziario e mondo Produttivo)

Muovendo i passi da simile premessa “parrebbe” giustificata l’opinione di quel tempo secondo cui tale prassi era volta al controllo selettivo del credito da erogare, nonché a garantire una remunerazione minima del risparmio affidato alla Banca maggiore (e distinta) da quella del mercato.

Tale remunerazione era comunque parametrata non solo sulla base della quantità di denaro depositata…..bensì anche alle caratteristiche del risparmiatore.

In capo alle Banche vi era (alla luce di ciò)  un dovere-potere di indirizzare i flussi di credito in direzioni diverse da quelle di mercato e consentire il finanziamento privilegiato di particolari categorie di soggetti le cui esigenze fossero state ritenute di prioritaria necessità.

Una tale contingenza storica ha condotto alla creazione di un vero e proprio cartello Bancario

La sua prima formulazione  risale al 1918.

Concepito come “Accordo” tra le allora 4 Banche di maggio rilievo (COMIT, Credito Italiano, Banca di Roma e Banca Italiana di Sconto) stabiliva i limiti massimi per i tassi passivi e i limiti minimi per quelli attivi prevedendo addirittura “sanzioni pecuniarie” per la Banca che non  avesse osservato tali vincoli.

Nel decennio successivo l’accordo, rinnovato anno per anno riscosse altre adesioni coinvolgendo una parte del mondo Bancario.

Nel 1932, al fine di formulare una disciplina uniforme in relazione ad un embrione di concorrenza “limitata” tra le Banche l’ ABI (sorta nel 1919 appositamente per dare esecuzione all’ “accordo” del 1918) promosse un “CARTELLO” interbancario obbligatorio per tutte le Aziende di credito di maggior rilevo al fine di limitare al minimo le oscillazioni dei tassi passivi (i quali si rammenta non erano regolati da alcun potere pubblico bensì determinati autonomamente dalle Banche).

Il compito di garantire la corretta osservanza dei limiti imposti dal cartello stesso era affidata alla BANCA d’ITALIA

La presenza dell’organo di controllo in qualità di garante del Cartello presupponeva che le decisioni prese nell’ambito del cartello stesso avessero il fine di tutelare un interesse generale.

Il cartello trovò il suo apice nella legge bancaria del 1936.

Lo stesso Comitato dei Ministri, ex art. 31, comma 1 della legge Bancaria del 36’, confermò la “validità e l’obbligo di osservanza del cartello Bancario” dando incarico al Governatore della Banca d’Italia di provvedere “a modificarlo e completarlo anche mediante la fissazione dei saggi minimi delle operazioni attive”.

Tale situazione rimase invariata fino al 1952

Da tale data le autorità creditizie non recepirono più nei propri provvedimenti il contenuto degli accordi che le Aziende di Credito stipulavano in materia di tassi.

Il cartello cessa di esistere tornando ad essere un semplice “accordo” interbancario.

Benché fosse venuta meno l’approvazione “uffciale” da parte delle autorità politiche, il Comitato dei ministri, sin dal 1963, continuò a prendere atto dell’esistenza dell’Accordo esprimendo, viceversa un approvazione implicita.

Nella famosa riunione del 28/01/1963 il Comitato dei Ministri intervenne in modo inaspettato:

I saggi di interesse sulla raccolta a breve termine era ancora riservata al mondo Bancario; viceversa i saggi di interesse per la raccolta a medio-lungo termine era rimessa al controllo da parte delle Autorità Creditizie.

L’Accordo tuttavia restò formalmente in vita fino al 1974, anno in cui cessò di essere rinnovato.

Da quella data le Banche furono “formalmente” libere di determinare i propri tassi sia attivi che passivi attribuendo all’ABI il solo compito di registrare l’atteggiamento tenuto dalle Banche.

La premessa storica conduce ad affermare che, benché vi sia stata una progressiva sensibilizzazione da parte degli organi politici in merito alla necessità di maggiore trasparenza nel vasto mondo dei servizi Bancari, si è ancora in presenza di un’autonomo potere delle Banche di autodeterminare i propri tassi di interesse.

L’evoluzione storico-sociale dell’Europa, analizzata sotto la lente della libera concorrenza dovrebbe (almeno in linea teorica) prevedere una maggiore concorrenzialità tra le varie Banche.

 

Al contrario di quanto sostenuto per oltre mezzo secolo, la “gara” tra le Banche è ritenuto uno strumento adatto a permettere alla vasta clientela di scegliere con maggior pariteticità quale operatore scegliere sulla base dei servizi e, soprattutto dei costi.

 

  

 

   

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